Articolo 1 – Definizione di Naturalista
Con il termine di NATURALISTA si intende colui che si occupa, direttamente o indirettamente, di ambiente, facendo dell’approccio olistico ed ecosistemico la regola base della propria attività.
Si definisce “Naturalista” colui che è in possesso di uno tra i seguenti diplomi di laurea:
* Scienze Naturali;
* 27 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura;
* 68S – Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze della Natura), i laureati e gli studenti delle nuove classi di laurea:
* L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura,
* LM-60 Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Natura.
I Naturalisti devono comunque possedere una buona preparazione naturalistica nel campo della botanica, della zoologia, delle scienze della terra, dell’ecologia.

Articolo 2 – Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene mediante presentazione di:

  1. scheda di iscrizione compilata comprensiva della presa visione e accettazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico e della liberatoria per la privacy;
  2. elenco degli esami sostenuti;
  3. curriculum vitae;

e, nel caso di persone giuridiche, copia dell’atto istitutivo.

I documenti dovranno essere inviati in originale alla sezione AIN alla quale il candidato richiede l’adesione.
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio Direttivo Sezionale comunicherà l’esito della domanda.
I tempi per la presentazione dei ricorsi all’Assemblea Nazionale contro i deliberati in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti avverse alle decisioni dei consigli direttivi sezionali, sono di 6 mesi dal momento del ricevimento della relativa comunicazione di delibera

Articolo 3 – Soci
La qualificazione del Socio studente viene a cessare nell’anno sociale successivo a quello in cui viene conseguita la laurea.
La qualificazione del Socio aderente viene a cessare nell’anno sociale successivo a quello in cui l’Assemblea delibera l’ammissione ad altra categoria.
Con la perdita o l’acquisizione del necessario titolo il Socio viene trasferito nella nuova categoria di appartenenza.

Articolo 4 – Repertorio Nazionale Soci Esperti
È istituito il Repertorio Nazionale Soci Esperti (RNSE). In esso sono iscritti i Soci laureati a seguito di domanda, corredata da adeguata documentazione, accettata dalla Commissione Nazionale Accettazione Repertorio. La Commissione Nazionale Accettazione Repertorio è formata da 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l’ha espressa. L’AIN certifica, tramite l’iscrizione al RNSE, le capacità professionali nelle varie discipline naturalistiche dei propri Soci Esperti, che sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le finalità statutarie e sulla base del Codice Deontologico dell’Associazione.
Il RNSE è documento pubblico e messo a disposizione di chiunque, ente pubblico o privato, ne faccia richiesta.
Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri di accettazione nonchè ogni aspetto del funzionamento della Commissione Nazionale Accettazione e della tenuta del RNSE sono contenute in apposito Regolamento di attuazione del RNSE che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 5 – Sezioni
Le Sezioni vengono definite col nome della Regione nel cui ambito operano. Nel caso in cui nella stessa Regione siano presenti più Sezioni, tale definizione verrà seguita dal nome della Provincia in cui ha sede ciascuna Sezione.
Tutti gli atti di competenza delle Sezioni, e precisamente:
– il testo approvato del Regolamento della Sezione e delle sue successive modifiche;
– i bilanci e la relazione annuale dell’attività svolta;
– le nuove ammissioni di Soci e Aderenti;
– l’eventuale richiesta, o la modifica, del contributo integrativo alla quota sociale, qualora esso sia previsto dal Regolamento della Sezione;
devono essere sollecitamente trasmessi alla Segreteria Nazionale.
In particolare, quelli soggetti all’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente quello di convocazione dell’Assemblea Nazionale stessa.

Articolo 6 – Assemblea
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata con un preavviso di trenta giorni e l’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno. Le eventuali deleghe presentate per iscritto, sono valide solo se consegnate al Segretario all’inizio dell’Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto.
Ogni Socio può essere portatore, al massimo, di dieci deleghe.

Articolo 7 – Commissioni
Possono essere istituite, su proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione dell’Assemblea, speciali Commissioni per lo svolgimento, temporaneo o permanente, di particolari attività conformi allo Statuto.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono sulla base di due liste di candidature preparate dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente: una lista relativa ai soci studenti e una relativa ai soci laureati.
Esse devono includere le proposte formulate dai Consigli Direttivi Sezionali o da gruppi di almeno quindici Soci che non siano autocandidati.
Sulle due liste deve essere riportato, accanto al nome di ogni candidato, la Sezione di appartenenza e i proponenti.
Ogni categoria vota i propri rappresentanti.
È ammessa la votazione inviata per posta, o recapitata comunque all’Assemblea, purchè sia possibile controllare se il votante ha diritto al voto e il voto rimanga segreto. Non sono ammesse deleghe.
Le elezioni si svolgono esprimendo un numero di preferenze pari al numero dei seggi disponibili per quella categoria.
Ad elezioni ultimate per ogni lista, i candidati vengono elencati in ordine progressivo, a seconda del numero di voti ottenuto, con a fianco l’indicazione della sezione di appartenenza.
Vengono nominati Consiglieri, per ogni lista e fino al numero di seggi stabilito, nell’ordine: – il candidato che, per ogni Sezione, ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità passa il socio più anziano di età anagrafica);
– altri candidati, sulla base del numero di voti ottenuti
In caso di vacanza di posti il Consiglio viene integrato secondo i criteri previsti nel precedente comma
Nel caso in cui una categoria non sia in grado di essere rappresentata o non abbia numero sufficiente di candidati che abbiano riportati voti i posti liberi saranno assegnati secondo il criterio previsto per il caso precedente.
Decade automaticamente il Consigliere che sia assente ingiustificato per tre riunioni successive, o che non abbia partecipato almeno ad una delle riunioni di un anno sociale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei Consiglieri; nel calcolo del numero legale non sono conteggiati i Consiglieri assenti giustificati, fino ad un numero di un quarto del numero totale dei componenti.
Ai fini del raggiungimento del numero legale, sono ammesse deleghe scritte, preferibilmente ad un rappresentante della propria Sezione, sino ad un massimo di un quarto dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, per ogni riunione. Non sono ammesse deleghe ad altri Consiglieri nazionali.
Possono partecipare al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto i Presidenti o loro delegati, delle Sezioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
L’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato di Presidenza e del Tesoriere ha luogo nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. La nomina del Segretario va ratificata dal Consiglio nella prima o nella seconda riunione.

Articolo 9 – Quote sociali
L’ammontare della quota sociale viene stabilito, di anno in anno, dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota dei Soci studenti sarà pari alla metà della quota degli altri Soci.
Alle singole sezioni spetta il 50% delle quote sociali versate dai propri iscritti; il restante 50% è nella disponibilità della Tesoreria nazionale.
Le Sezioni possono, con delibera approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, richiedere ai loro Soci contributi integrativi annuali per proprie attività particolari.

Articolo 10 – Pubblicazioni
Per l’attività editoriale il Presidente può nominare uno o più Redattori. I Redattori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non siano anche Consiglieri.

Articolo 11 – Modifiche del Regolamento
Modifiche del Regolamento possono essere introdotte dall’Assemblea, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo.
Esse vanno approvate a maggioranza semplice e devono comunque essere votate anche dal Consiglio Direttivo. In caso di disaccordo, il Consiglio convoca un’Assemblea straordinaria la cui votazione sarà definitiva.