Articolo 1- Scopi

L’Associazione Italiana Naturalisti (breviter AIN) ha i seguenti scopi:

1) tutelare gli interessi morali e materiali dei propri soci;

2) ottenere una migliore preparazione e qualificazione dei Naturalisti, anche attivando iniziative di formazione e qualificazione professionale ;

3) tutelare la professionalità dei soci e dei naturalisti;

4) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione presso la Scuola, presso l’opinione pubblica e presso le autorità sull’importanza delle funzioni e delle attività del Naturalista;

Per la definizione della figura di “Naturalista” si rimanda al regolamento.

L’AIN, coerentemente con i propri scopi, può collaborare ed operare a vario titolo con altre associazioni di cui riconosca le finalità.

L’AIN è apartitica e non ha fini di lucro.

L’AIN ha sede a Torino. Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire altre sedi, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all’estero.

L’AIN si articola in Sezioni.

Articolo 2 – Soci

Possono far parte dell’associazione (Soci) i Naturalisti come definiti dal Regolamento.

Possono aderire all’Associazione (Aderenti) tutti coloro che ne condividono le finalità. Gli Aderenti non hanno diritto di voto.

L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, può ammettere tra i Soci quegli Aderenti che dimostrino particolari competenze naturalistiche e diano un fattivo apporto alle attività dell’Associazione.

I Soci vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

1) Studenti;

2) Laureati;

I Soci laureati devono possedere una buona preparazione naturalistica e un’assoluta integrità professionale, devono altresì rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale.

L’ammissione di un Socio o di un Aderente avviene dietro presentazione di una domanda scritta e motivata, con le modalità previste nel regolamento. Contro le decisioni in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti è ammesso presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

I Soci e gli Aderenti devono pagare regolarmente le quote sociali, sono tenuti a partecipare alle attività dell’Associazione e devono uniformarsi alle direttive da essa emanate.

I Soci e gli Aderenti possono essere radiati se vengono a mancare loro i requisiti richiesti e se si comportano in maniera contrastante con i fini dell’Associazione e per violazione del codice deontologico.

La radiazione, in caso di mancato pagamento della quota sociale, avviene automaticamente dopo due anni di morosità.

La radiazione per mancanza dei requisiti richiesti o per indegnità viene deliberata dal Collegio dei Probiviri.

I Soci e gli Aderenti all’AIN si iscrivono tramite una Sezione. Nel caso non esista una Sezione del territorio regionale di appartenenza, possono iscriversi in una Sezione di loro scelta.

Enti, Società e Associazioni che abbiano dimostrato particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione o delle sue finalità, possono essere ammessi quali Aderenti Collettivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, che si esprime a maggioranza qualificata.

Per motivati meriti nei confronti dell’Associazione o delle sue finalità viene conferito dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il titolo di Socio Onorario.

Articolo 3 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Comitato di Gestione e Controllo;

4) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 4 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e gli Aderenti dell’AIN in regola con le quote sociali.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea straordinaria si riunisce in qualsiasi momento su richiesta scritta e motivata di almeno il 25% dei Soci in regola, o di almeno due Sezioni, o quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, presenti personalmente o per delega.

L’Assemblea elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Comitato di Gestione e Controllo, il Collegio dei Probiviri discute i problemi di comune interesse, approva i bilanci consuntivi e preventivi debitamente vistati dal Comitato di Gestione e Controllo, approva l’istituzione di nuove Sezioni e il relativo Regolamento e la nomina dei Soci Onorari, i bilanci e le relazioni sulle attività, approvati delle sezioni.

L’Assemblea può deliberare lo scioglimento delle Sezioni che contravvengano a quanto disposto dagli articoli 1 e 10 dello Statuto.

Per deliberare su eventuali variazioni dello Statuto, o sullo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria viene convocata per lettera e pubblicizzata per mezzo stampa e/o altri strumenti utili di diffusione/informazione ed è valida, in prima convocazione, soltanto se saranno presenti personalmente almeno la metà dei Soci.

L’Assemblea riunita in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni dell’Assemblea Straordinaria andranno prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 5 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea con voto segreto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Esso è composto da non meno di sei Consiglieri eletti tra i Soci.

Nella seduta che precede la scadenza del Consiglio Direttivo in carica si stabilisce quanti dovranno essere i membri del successivo Consiglio Direttivo. Fra i Consiglieri devono essere rappresentate tutte le categorie e, possibilmente, tutte le Sezioni nella proporzione base di uno studente e cinque laureati.

Qualora non fosse possibile coprire i posti di una componente l’altra dovrà supplire alla mancanza della prima secondo le modalità definite dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo attua la linea politica e programmatica stabilita dall’Assemblea, alla quale è tenuto a presentare annualmente una relazione sul proprio operato e un programma d’azione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione e un Comitato di Presidenza composto da quattro membri, di cui due con funzione di Vicepresidenti; elegge nel proprio seno, o anche tra Soci e Aderenti estranei al Consiglio, il Tesoriere.

  1. Qualora le circostanze lo richiedano, su decisione del Presidente le sedute del Consiglio Direttivo possono essere allargate, con sola funzione consultiva, al Comitato di Revisione e Controllo e/o al Collegio dei Probiviri.

Articolo 6 – Presidente e Comitato di Presidenza.

Il Presidente (o, in caso di suo impedimento, uno dei Vicepresidenti in ordine di età) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, risponde dell’operato dell’Associazione e, salvo delega ad altro socio, firma, congiuntamente al Tesoriere, i provvedimenti finanziari.

Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria mediante preavviso scritto al domicilio dei Soci e degli Aderenti, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l’Associazione.

Il Presidente (o, in caso di suo impedimento, uno dei Vicepresidenti in ordine di età) convoca il Consiglio Direttivo non meno di una volta all’anno e comunque quando lo ritenga necessario; lo convoca inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri o su richiesta scritta di almeno due Consigli Direttivi di Sezione.

Il Comitato di Presidenza assiste e collabora col Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, insieme a questo assume le iniziative e le decisioni urgenti nel caso in cui non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo, riunendosi ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Tutte le iniziative e le decisioni assunte dal Presidente col Comitato di Presidenza sono subordinate a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Segretario

Il Segretario (e un eventuale Aiuto-Segretario) vengono nominati dal Presidente fra i Soci e gli Aderenti (dell’AIN). Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.

Il Segretario è responsabile dell’organizzazione sociale, procede alla redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, prepara le convocazioni delle riunioni, tiene il registro dei Soci e Aderenti e prepara le bozze dei vari atti sociali.

Articolo 8 – Tesoriere

Il Tesoriere tiene il bilancio dell’Associazione; firma, congiuntamente col Presidente o con un suo delegato, gli atti finanziari; prepara il bilancio annuale consuntivo e preventivo e lo sottopone all’esame del Comitato di Gestione e Controllo; presenta i bilanci vistati dal Comitato di Gestione e Controllo all’Assemblea, accompagnandoli con una relazione.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto, a meno che non sia anche Consigliere.

Articolo 9 – Comitato di Gestione e Controllo

Il Comitato di Gestione e Controllo è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria ove lo ritenga opportuno, anche al di fuori dell’ambito dei Soci, e dura in carica tre anni.

Il Comitato esamina i bilanci dell’Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell’Associazione.

Articolo 9-bis Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti direttamente dall’Assemblea Ordinaria fra i Soci iscritti alla Associazione che diano garanzia di moralità e imparzialità e siano particolarmente esperti nella vita della stessa.

I Soci componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni. L’incarico è incompatibile con altri incarichi elettivi.

Il Collegio dei Probiviri controlla la rispondenza del comportamento dei Soci con quanto prescritto dallo Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento, si pronuncia in merito ai ricorsi sui provvedimenti di decadenza dalla qualifica di Socio per espulsione, si pronuncia sulle controversie tra soci e associazione.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

L’intervento del Collegio dei Probiviri avviene in seguito a richiesta della maggioranza dell’Assemblea Generale, richiesta del Consiglio di Presidenza, richiesta di almeno due sezioni territoriali.

Art. 9-ter Reiterazione Cariche

I soci non possono occupare la medesima carica elettiva per più di due mandati consecutivi.

Articolo 10 – Sezioni

Una Sezione può essere costituita, a richiesta di almeno venti Soci, entro ambiti territoriali di livello non inferiore a quello provinciale.

Non possono essere costituite più Sezioni per il medesimo ambito territoriale. Le iniziative a carattere regionale dovranno essere coordinate tra le diverse Sezioni esistenti.

Le Sezioni divengono tali dal momento in cui la loro costituzione è approvata dall’Assemblea Nazionale.

Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto nazionale. Esse possono darsi un proprio Regolamento, purché non in contrasto con quello Nazionale.

Il Regolamento sezionale deve prevedere:

– il diritto di ogni Socio o Aderente AIN a far parte della Sezione;

– le modalità di accettazione del socio secondo le indicazioni del Regolamento Nazionale.

– il numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale.

– l’obbligo di un bilancio della Sezione e della redazione annuale di una relazione sulle attività svolte, entrambi da presentare all’Assemblea Nazionale ordinaria;

– l’eventuale contributo integrativo annuale della quota sociale.

Articolo 11 – Anno sociale

L’anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote sociali pagate dagli iscritti, nonché da qualsiasi contributo, donazione, lascito o altra entrata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 13 – Pubblicazioni sociali

L’AIN cura la pubblicazione periodica, almeno quadrimestrale, di un bollettino di informazioni in cui vengono accolti anche i notiziari nazionali e sezionali.

L’AIN può pubblicare opere rispondenti ai fini statutari.

Articolo 14 – Norme generali, Regolamento, modifiche di Statuto, scioglimento dell’Associazione

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme di legge, e in particolare quelle del Codice Civile.

Il Regolamento, che deve essere approvato dall’Assemblea, stabilisce le modalità di attuazione delle norme statutarie.

Il presente Statuto può essere modificato ai sensi dell’articolo 4.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Comitato di Gestione e Controllo procederà alla liquidazione patrimoniale e l’eventuale patrimonio residuo verrà utilizzato secondo le deliberazioni dell’Assemblea.